Una settimana fa sono rimasta vittima di un incidente stradale, in cui ho riportato anche lievi, almeno per il momento, danni fisici. Ho provato a sentire dalla mia assicurazione, dove mi hanno detto che saranno loro a risarcirmi con le nuove regole e che non mi devo preoccupare. Ma io sapevo, anche per esperienza di qualche anno fa, che era la compagnia del mio investitore a dovermi pagare. E’ corretta la cosa, posso stare tranquilla? (Michela Nicoli, via mail)
L’incidente è avvenuto dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema dell’indennizzo diretto, che è appunto entrato a regime il 2 febbraio 2007. Con questo nuovo metodo di risarcimento, per legge gli incidenti vengono sempre risarciti dalla propria compagnia di assicurazione, anche se non è stato sottoscritto un modulo CID o CAI da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Praticamente, è stato reso operativo, con un provvedimento legislativo, il “vecchio” sistema della constatazione amichevole e questo per tutti i sinistri, anche quelli in cui non è stato constatato amichevolmente nulla.Il nuovo sistema non si applica, per la verità, a tutti i sinistri. La procedura del risarcimento danni con indennizzo diretto non vale infatti nei casi di incidenti stradali a causa dei quali la vittima abbia subito lesioni considerate gravi, cioè con una percentuale di invalidità superiore al 9%. In questo caso, il danneggiato continua a presentare la richiesta di risarcimento del danno alla compagnia del responsabile del sinistro e si segue il vecchio procedimento. In tutti gli altri casi, però, cioè in ipotesi di soli danni a cose ovvero di lesioni lievi, come nel caso della lettrice e che sono la stragrande maggioranza dei sinistri, si applica invece l’indennizzo diretto.
Lo scopo della procedura di risarcimento diretto dovrebbe essere, in linea di principio, quello di garantire risarcimenti più rapidi ed equi agli utenti, ma i dubbi sulle sue reali possibilità di funzionamento non sono pochi. Con questo nuovo sistema, infatti, è stato rimesso tutto nelle mani delle compagnie di assicurazione le quali, come noto, sono invece interessate a pagare, per i sinistri, il meno possibile. Il regolamento di attuazione prevede addirittura, all’art. 9, che l’assicurazione si adoperi fornendo al danneggiato “supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fine della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità“. Insomma, saranno le stesse compagnie a dover assistere il danneggiato, fornendogli in teoria i consigli migliori per essere tutelato…
In realtà, volendo riderci su, si potrebbe dire che mettere le stesse compagnie di assicurazione a tutela dei danneggiati è stata una scelta felice come sarebbe stata quella di mettere Dracula a presidente dell’AVIS o di nominare Rocco Siffredi guardiano di un harem… Tutto sommato, non c’è proprio da fidarsi ciecamente. L’esperienza professionale è ricca di esempi di persone che si sono avventurate da sole a richiedere risarcimenti di propri danni alle compagnie, ricevendone netti rifiuti o proposte insignificanti, salvo poi vedere notevolmente aumentate le loro opportunità quando si presentavano con l’assistenza di un professionista e/o di un medico legale e con la giusta documentazione alla mano.
Non c’è nulla di male, per le compagnie di assicurazione, nel tirare l’acqua al proprio mulino, dal momento che, come si dice, l’interesse non è stato ancora abolito. Quello che è sbagliato è fare di questa situazione addirittura un sistema e pretendere che funzioni, come se le compagnie, per legge, da un giorno all’altro potessero magicamente cominciare a fare l’interesse degli utenti e non il proprio, che sono invece tutto all’opposto obbligate a fare, per legge, nei confronti dei propri azionisti ed investitori. L’Italia è l’unico paese al mondo ad avere il sistema del risarcimento diretto e non a caso è anche quello, tra i paesi industrializzati, dove i consumatori sono più penalizzati e mal tutelati.
Può anche darsi che l’indennizzo diretto naufraghi per impraticabilità, sia quindi abrogato per legge, oppure sia dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale. In ogni caso, finchè la situazione è questa, anche solo per il fatto che si tratta di un sistema completamente nuovo, occorre la massima prudenza e la migliore attenzione per valutare come viene condotta la pratica di risarcimento e per ricevere il giusto indennizzo in relazione al danno subito.
In conclusione, il mio consiglio per la lettrice e per tutti coloro che rimangono vittima di un sinistro stradale è quello di rivolgersi sempre e comunque ad un avvocato di fiducia il quale – opportunamente collaborando con un medico legale in tutti i casi in cui vi siano lesioni non temporanee – saprà definire con precisione l’ammontare del danno che deve essere risarcito. Specialmente nei danni fisici, occorre molta calma e ponderazione, considerando che ci sono danni che non emergono in modo immediato, ma solo dopo molti mesi o a seguito di appositi esami specialistici, e magari richiedono di sottoporsi a terapie, come la fisiokinesi o altre, che spesso non vengono “passate” dal servizio sanitario nazionale, ragione per cui è inutile chiudere frettolosamente un sinistro ricavando una quantità di denaro inferiore, magari di molto, a quella che poi si dovrà spendere solo per curarsi.