le ragazze madri sono tutelate dalla legge?

Ho un’amica in difficoltà per uno stato di famiglia sbagliato, sulla base del quale ha ricevuto agevolazioni e sussidi dal comune. E’ stata accusata di frode per falso in atto pubblico: la colpa non è dell’ufficiale dell’anagrafe? Le hanno chiesto indietro i soldi ricevuti maggiorati degli interessi legali e triplicati, sulla base del D.P.R 233/89. Lei è senza reddito, ma vive nell’abitazione dei genitori, insieme a loro, ai quali paga una sorta di affitto mensile non registrato. I genitori hanno un reddito alto. Il comune da anni le nega la casa popolare, quindi è costretta a questa sistemazione per non lasciare due figlie riconosciute solo da lei in mezzo alla strada. Ma le ragazze madri hanno qualche legge che le tuteli?

In risposta ai Tuo primo quesito, vorrei dirTi che, con riferimento al reato di frode, se sussistono prove a favore della tua amica in grado di dimostrare che a trarla in errore è stato il funzionario dell’anagrafe, non ci sono grossi problemi. La punibilità potrebbe essere esclusa. Quanto al Tuo secondo quesito, posso dirTi che in ogni comune sussistono i servizi di assistenza sociale in grado di aiutare persone in difficoltà. Al riguardo invito la Tua amica a rivolgersi ad essi spiegando loro le sue difficoltà.

Pubblicato in:  on aprile 10, 2008 at 8:20 am Lascia un commento

Indennizzo diretto e liquidazione danni

 

 

 

 

Mia nuora, a causa di un incidente stradale per colpa altrui, ha subito danni alla vettura e danni fisici.
I due risarcimenti (materiali al veicolo e fisici alla persona) possono essere liquidati separatamente, prima uno poi l’altro oppure occorre attendere in ogni caso la chiusura globale dell’incidente? Infatti, il primo è già pressochè definito mentre per i danni fisici i tempi sono ancora indefiniti in quanto dopo oltre un mese mia nuora è tuttora in “malattia”, e dovrà sottoporsi a cure mediche (Valerio)

 

Il 1 febbraio 2007 è entrata in vigore una nuova procedura risarcitoria ed è quella dell’indennizzo diretto. La stessa consente di ottonere il risarcimento del danno direttamente dalla propria compagnia di assicurazione. Quanto ai tempi per il risarcimento del danno la legge pone un obbligo per la stessa compagnia di assicurazione.
Se la richiesta di risarcimento è completa in ogni sua parte e contiene tutte le informazioni necessarie per poter quantificare correttamente il danno, l’offerta deve essere notificata dalla compagnia di assicurazione al danneggiato, entro 60 giorni per la parte riguardante i danni al veicolo e alle cose, ed entro 90 giorni per la parte riguardante i danni alla persona.Dopo la comunicazione della somma offerta, in caso di accettazione del risarcimento da parte del danneggiato, la Compagnia deve procedere al pagamento entro il termine di 15 giorni.Naturalmente, in caso di mancanza di documentazione, è obbligo della compagnia richiederla al danneggiato dopodichè procede al relativo risarcimento.

Con riferimento al caso di specie, le voci di danno dovranno essere risarcite separatamente.

 

Pubblicato in:  on novembre 12, 2007 at 6:23 pm Lascia un commento

Rimborso del valore commerciale del mezzo incidentato

 

Mio Padre ha subito il sinistro del proprio veicolo, che è risultato con un danno stimato in 6-7’000€. L’auto è un’Alfa di media cilindrata pochissimo utilizzata. Auto simili sono reperibili con molta difficoltà, perché attualmente, causa il travaso di mezzi verso l’Europa Centro orientale, c’è pochissimo mercato di auto con più di 4-5 anni. L’assicurazione sostiene tuttavia che il valore di mercato massimo è di 500-1’000€ (valutazione presuntiva di Quattroruote). Mio padre tuttavia ha subito un danno. A lui andava benissimo il mezzo così com’era e, non per colpa sua, si trova a doversi accollare una spesa imprevista per la sostituzione con un mezzo equivalente. Sarebbe equo che il responsabile dell’incidente o l’assicurazione per lui, provvedesse a FARMI RIENTRARE NELLO STATO IN CUI ERO PRIMA. Né più, né meno. Dovrebbero pertanto sostenere le spese di riparazione qualunque esse siano o PROCURARMI LORO UN VEICOLO EQUIVALENTE, senza esborsi da parte di mio padre che è parte lesa.Un avvocato, tuttavia, potrebbe aiutarmi? E con quale possibilità si successo? Con quale esborso? (Adriano)

 

Caro Adriano, devo purtroppo informarTi che la compagnia di assicurazione, qualora il mezzo incidentato sia di valiore commerciale inferiore al danno subito a causa del sinistro, è tenuta a pagare al danneggiato solo il valore commerciale del mezzo. Naturalmente a detto importo, l’assicurazione è tenuta a rimborsare al danneggiato le spese per la  reimmatricolazione di un nuovo mezzo oltre il bollo che non va più utilizzato a seguito del sinistro. Io posso capire il Tuo disappunto, ma ..siamo in Italia.  A disposizione

 

 


Pubblicato in:  on ottobre 30, 2007 at 6:18 pm Lascia un commento

Gratuito patrocinio e stato di famiglia

“Abito in una casa di campagna con molti ingressi, però il numero civico è unico, posso ottenere, dal momento che abito da sola, il gratuito patrcinio o si devono considerare coem facenti parte del mio nucleo famigliare anche tutti quegli altri che abitano negli altri ingressi? Devo presentare ugualmente il certificato di stato di famiglia? Valeria”

Per usufruire del gratuito patrocinio è necessario avere un reddito, relativo all’anno precedente, non superiore ad Euro 9.723,84 annui. Con riferimento ad una vertenza civile, il provvedimento di ammmissione al gratuito patrocinio viene emesso dal Consiglio dell’ordine degli avvocati del luogo dove va instaurato il contenzioso. Qualora nello stato di famiglia risultino altri membri oltre all’interressato , i redditi di tutti i membri si cumulano. Naturalmente, se l’anno dopo, il reddito varia andando oltre il limite di legge, è onere dell’interessato che usufruisce del gratuito patrocinio comunicare la variazione del reddito all’Ordine degli avvocati.

Con riferimento al caso di specie, sebbene il Tuo stato di famiglia risulti composto da più membri e gli stessi abitano nella stessa casa ma con ingressi separati, è possibile usufruire del gratuito patrocinio allegando alla domanda un’autocertificazione relativa alla situazione reale della famiglia. In altri termini necessita fare una dichiarazione con la quale si comunica che la persona interessata abita per conto suo, con reddito a sè, anche se dallo stato di famiglia risultano più persone.

Pubblicato in:  on at 5:58 pm Lascia un commento

Amministrazione di sostegno a favore dell’interdizione

 

 

 

Lavoro come psicologo al Consultorio familiare di un paese del centro-italia, seguo da due anni il reinserimento alla vita sociale di un uomo di circa quaranta anni che presenta i postumi derivati da un grave trauma della regione frontale del cranio, con interessamento della materia cerebrale, causato da un investimento stradale.L’incidente è avvenuto circa cinque anni fa, le problematiche di relazione intrafamiliare, l’uomo era sposato con due figlie piccole, e con le rispettive famiglie di origine dei coniugi, hanno determinato lo scioglimento del matrimonio tre anni fa. Credo che la famiglia della persona in oggetto abbia favorito che venisse disposta dal giudice l’interdizione per accellerare  i termini del risarcimento economico derivati dall’Assicurazione. A distanza di cinque anni dall’accaduto il nostro progetto prevede la possibilità di un inserimento lavorativo adeguato alle risorse della persona e parallelamente, la famiglia, ha richiesto al giudice l’annullamento dell’interdizione e l’applicazione dell’Amministratore di sostegno. Il CTU nominato dal Giudice ha rilevato che per usufruire dell’A.d.S. è necessario almeno saper indicare ambiti d’interesse o intenzionalità che sembrano mancare nel paziente. In sintesi il CTU mi dice che le condizioni neurologiche manifestate dal soggetto non dispongono alla eleminazione dell’interdizione stante la sua incapacità a capire appieno le cose ed il contesto che a cui partecipa. La persona in oggetto dispone invece di un buon grado di autonomia sia di movimento che di relazione riuscendo, con un suo codice, a compiere delle modeste spese correnti. Vede le figlie due volte la settimana con il supporto dell’educatore prof., è capace a gestirsi autonomamente nella propria abitazione e prepararsi i pasti.Io sarei di parere diverso stante l’accento sulla valorizzazione del sostegno alle risorse e non la sola tutela del soggetto. Le sarei grato per una sua opinione in merito.

Lo psicologo

 

 

 

Sono d’accordo con Te. Con riferimento al caso di specie, e qui deve essere bravo un consulente di parte, affinchè possa essere revocata l’interdizione a favore della introduzione della figura dell’ amministratore di sostegno, è opportuno fare capire al Giudice di come il soggetto gode di una certa forma di autonomia, tipo la preparazione dei pasti e così via, e che comunque l’interdizione non farebbe altro che essere controproducente per il suo reinserimento in società.Tu pensa che è stato nominato l’amministratore di sostegno ed è stata esclusa l’interdizione in un caso di soggetto caduto in stato vegetativo a causa di un incidente stradale. Al riguardo, il Tribunale di Bologna ha stabilito che il criterio per applicare l’interdizione o la figura dell’amministratore di sostegno non è rappresentato dalla gravità o dalla natura della infermità psichica o fisica.Infatti, la legge istitutiva dell’ADS stabilisce che la nomina dell’amministratore di sostegno può essere posta a favore di persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, il che significa che l’impossibilità di provvedere ai propri interessi può essere anche totale e permanente.

 

A disposizione.


Pubblicato in:  on ottobre 24, 2007 at 5:35 pm Lascia un commento

in caso di sinistro stradale conviene l’avvocato?

Salve, in febbraio ho avuto un incidente da cui ho subito un trauma distorsivo del rachide cervicale. Ho fatto lastre, fisioterapia ecc. Volevo chiederle:

 

1. quanto tempo ho per chiudere la pratica? è vero ke mi rimborsano solo le spese dei primi 6 mesi?
2. L’assicurazione mi ha consigliato di non mettere l’avvocato perchè avrei rischiato di pagarmelo io e per di più, andando in giudizio , rischio che mi diano un risarcimento anche più basso rispetto alla proposta di risarcimento. Per cui io ho deciso di vedere la loro proposta di risarcimento e non ho ancora messo un avvocato.
3. mi hanno anche detto che non dovevo pagare una relazione finale dell ortopedico perchè loro come assicurazione hanno un medico.
4. avendo ancora dolore, potrei ottenere punti di invalidità permamente?

 

La ringrazio per la cortese attenzione.Distinti saluti .
(Sara)

 

Carissima Sara,

 

in caso di sinistro stradale, conviene sempre mettere l’avvocato. Le informazioni che ti sono state date sono sbagliate in quanto in primis non è assolutamente vero che l’assicurazione paga i primi sei mesi. In merito alle lesioni da Te subite, che comportano sicuramente una invalidità di tipo permanente, oltre al risarcimento del danno da invalidità temporanea, sussiste anche il risarcimento del danno da invalidità permanente.Naturalmente questo tipo di danno va valutato tramite un medico legale. Alla luce di ciò , se non hai ancora chiuso il sinistro, Ti invito a incaricare un avvocato di Tua fiducia che possa gestire la pratica. Quanto ai compensi del legale, purtroppo sono a carico del danneggiato. Al riguardo però Ti informo che la vertenza definita tramite un professionista di fiducia è sempre più vantaggiosa di quella definita senza l’assistenza di qualcuno. L’azione risarcitoria dovrà essere esercitata pena la prescrizione entro due anni dal sinistro.

Pubblicato in:  on ottobre 18, 2007 at 5:23 pm Lascia un commento

Il nuovo sistema di risarcimento dei sinistri stradali

Una settimana fa sono rimasta vittima di un incidente stradale, in cui ho riportato anche lievi, almeno per il momento, danni fisici. Ho provato a sentire dalla mia assicurazione, dove mi hanno detto che saranno loro a risarcirmi con le nuove regole e che non mi devo preoccupare. Ma io sapevo, anche per esperienza di qualche anno fa, che era la compagnia del mio investitore a dovermi pagare. E’ corretta la cosa, posso stare tranquilla? (Michela Nicoli, via mail)

L’incidente è avvenuto dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema dell’indennizzo diretto, che è appunto entrato a regime il 2 febbraio 2007. Con questo nuovo metodo di risarcimento, per legge gli incidenti vengono sempre risarciti dalla propria compagnia di assicurazione, anche se non è stato sottoscritto un modulo CID o CAI da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Praticamente, è stato reso operativo, con un provvedimento legislativo, il “vecchio” sistema della constatazione amichevole e questo per tutti i sinistri, anche quelli in cui non è stato constatato amichevolmente nulla.Il nuovo sistema non si applica, per la verità, a tutti i sinistri. La procedura del risarcimento danni con indennizzo diretto non vale infatti nei casi di incidenti stradali a causa dei quali la vittima abbia subito lesioni considerate gravi, cioè con una percentuale di invalidità superiore al 9%. In questo caso, il danneggiato continua a presentare la richiesta di risarcimento del danno alla compagnia del responsabile del sinistro e si segue il vecchio procedimento. In tutti gli altri casi, però, cioè in ipotesi di soli danni a cose ovvero di lesioni lievi, come nel caso della lettrice e che sono la stragrande maggioranza dei sinistri, si applica invece l’indennizzo diretto.

Lo scopo della procedura di risarcimento diretto dovrebbe essere, in linea di principio, quello di garantire risarcimenti più rapidi ed equi agli utenti, ma i dubbi sulle sue reali possibilità di funzionamento non sono pochi. Con questo nuovo sistema, infatti, è stato rimesso tutto nelle mani delle compagnie di assicurazione le quali, come noto, sono invece interessate a pagare, per i sinistri, il meno possibile. Il regolamento di attuazione prevede addirittura, all’art. 9, che l’assicurazione si adoperi fornendo al danneggiato “supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche al fine della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità“. Insomma, saranno le stesse compagnie a dover assistere il danneggiato, fornendogli in teoria i consigli migliori per essere tutelato…

In realtà, volendo riderci su, si potrebbe dire che mettere le stesse compagnie di assicurazione a tutela dei danneggiati è stata una scelta felice come sarebbe stata quella di mettere Dracula a presidente dell’AVIS o di nominare Rocco Siffredi guardiano di un harem… Tutto sommato, non c’è proprio da fidarsi ciecamente. L’esperienza professionale è ricca di esempi di persone che si sono avventurate da sole a richiedere risarcimenti di propri danni alle compagnie, ricevendone netti rifiuti o proposte insignificanti, salvo poi vedere notevolmente aumentate le loro opportunità quando si presentavano con l’assistenza di un professionista e/o di un medico legale e con la giusta documentazione alla mano.

Non c’è nulla di male, per le compagnie di assicurazione, nel tirare l’acqua al proprio mulino, dal momento che, come si dice, l’interesse non è stato ancora abolito. Quello che è sbagliato è fare di questa situazione addirittura un sistema e pretendere che funzioni, come se le compagnie, per legge, da un giorno all’altro potessero magicamente cominciare a fare l’interesse degli utenti e non il proprio, che sono invece tutto all’opposto obbligate a fare, per legge, nei confronti dei propri azionisti ed investitori. L’Italia è l’unico paese al mondo ad avere il sistema del risarcimento diretto e non a caso è anche quello, tra i paesi industrializzati, dove i consumatori sono più penalizzati e mal tutelati.

Può anche darsi che l’indennizzo diretto naufraghi per impraticabilità, sia quindi abrogato per legge, oppure sia dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale. In ogni caso, finchè la situazione è questa, anche solo per il fatto che si tratta di un sistema completamente nuovo, occorre la massima prudenza e la migliore attenzione per valutare come viene condotta la pratica di risarcimento e per ricevere il giusto indennizzo in relazione al danno subito.

In conclusione, il mio consiglio per la lettrice e per tutti coloro che rimangono vittima di un sinistro stradale è quello di rivolgersi sempre e comunque ad un avvocato di fiducia il quale – opportunamente collaborando con un medico legale in tutti i casi in cui vi siano lesioni non temporanee – saprà definire con precisione l’ammontare del danno che deve essere risarcito. Specialmente nei danni fisici, occorre molta calma e ponderazione, considerando che ci sono danni che non emergono in modo immediato, ma solo dopo molti mesi o a seguito di appositi esami specialistici, e magari richiedono di sottoporsi a terapie, come la fisiokinesi o altre, che spesso non vengono “passate” dal servizio sanitario nazionale, ragione per cui è inutile chiudere frettolosamente un sinistro ricavando una quantità di denaro inferiore, magari di molto, a quella che poi si dovrà spendere solo per curarsi.

Pubblicato in:  on aprile 7, 2007 at 8:29 pm Commenti (2)

Donare una casa ai figli e tutelarsi

Vorrei acquistare un appartamento per darlo a mio figlio, ma vorrei anche tutelarmi, come posso fare? (Giorgia, via mail)

(Risponde l’Avv. Franca Massa) Ci sono sostanzialmente due modi: costituire, riservandoselo, un diritto di usufrutto o stipulare un mutuo genitore – figlio.Con il primo sistema, la lettrice, intestando la casa al figlio, potrebbe riservare in capo a sè stessa il diritto di usufrutto. In questo caso si hanno più spese, anche notarili e fiscali, ma si è in effetti più tutelati, perchè l’usufrutto viene “iscritto” sulla proprietà e quindi è opponibile ai terzi, ciò significa che comunque l’appartamento, anche se viene venduto, continuerà ad essere usato dal titolare del diritto di usufrutto. Inoltre è molto difficile riuscire a vendere un appartamento su cui grava un diritto di usufrutto, oltre che poco conveniente dato che ci sono notevoli coefficenti di abbattimento sul valore di mercato.

Con il secondo metodo, invece, si fa risultare, tramite scrittura privata, che il denaro necessario per l’acquisto dell’appartamento è stato in effetti dato dal genitore al figlio e l’interesse del “prestito” viene rapportato al valore di mercato dell’immobile al momento in cui se ne dovesse richiedere la restituzione. In questo modo, in qualsiasi momento il genitore potrebbe richiedere indietro una somma corrispondente al valore che ha, al momento attuale, l’appartamento “donato” al figlio. Con questa soluzione si spende molto meno, però non è opponibile a terzi. Se il figlio vende l’appartamento a qualcuno, la vendita è buona e al genitore non rimane che un credito verso il figlio, con tutte le difficoltà del caso.

Problemi di infiltrazioni e umidità

Ho comperato un appartamento nuovo, dopo l’ingresso si sono verificati problemi di infiltrazioni, come posso tutelarmi? (Alberto, via mail)

(Risponde l’Avv. Franca Massa) La cosa migliore è inviare subito al costruttore – venditore una raccomanda a ricevuta di ritorno in cui si denunciano i vizi presenti nell’appartamento. Se questi non interviene entro una settimana o due sistemando il problema, è bene non attendere oltre e procedere con un procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo o, ancora meglio, con il nuovo procedimento, entrato da poco in vigore, della Consulenza Tecnica Preventiva al fine della composizione della lite.Sostanzialmente si ricorre al Tribunale affinchè nomini un tecnico che facendo un apposito sopralluogo darà conto, in modo ufficiale, della situazione e delle possibili cause della stessa. Di fronte al resoconto del tecnico nominato dal Tribunale, si vedrà poi, anche in base al contenuto dello stesso, che cosa fare. Molto spesso, tuttavia, i costruttori, se le loro responsabilità vengono accertate, preferiscono trovare un accordo che subire un giudizio civile, cui comunque si può dar luogo se tramite l’accertamento preventivo non si è riusciti ad ottenere nulla di concreto. In ogni caso l’accertamento è bene farlo subito, perchè poi ci si potrebbe sentir dire che la situazione dei luoghi è cambiata, che è colpa di un uso scriteriato dell’immobile e così via. Per queste ragioni, meglio fare “fotografare” subito la situazione in via ufficiale.

L’amministrazione di sostegno

Vivo a Modena da anni ma la mia mamma, che è rimasta al sud, purtroppo soffre di problemi di deambulazione e di demenza. Non è più in grado di provvedere a sè stessa. Oltre ad avere una pensione, ha anche alcuni conti e due immobili. Vivendo lontano non so come fare a gestirla, so che qualche anno fa è entrata in vigore una legge che ha introdotto l’amministratore di sostegno, posso usare questa cosa? (Silvia Savi, via email)

(Risponde l’Avv. Franca Massa) L’istituto dell’amministrazione di sostegno è in effetti stato introdotto recentemente, con la Legge 9 gennaio 2004, n. 6. Con questo strumento si vuole tutelare, con la minore limitazione possibile dell’incapace, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Questo nuovo istituto non va ad abrogare gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione ma si aggiunge ad essi, introducendo un nuovo strumento giuridico, certamente più adatto ad una maggiore conservazione dei soggetti interessati nel contesto sociale. Anzi, dopo la sua entrata in vigore le “vecchie” interdizione e inabilitazione non sono quasi più usate, essendo considerate del tutto residuali, specialmente qui a Modena dove i giudici preferiscono nominare un amministratore piuttosto che un tutore. L’amministrazione di sostegno può infatti riguardare anziani, disabili, alcolisti, tossicodipendenti e tanti altri soggetti per i quali non sarebbe possibile procedere con interdizione o inabilitazione perche è il loro grado di incapacità non è così grave da dare luogo ad un intervento così grave. Uno degli aspetti di maggior versatilità dell’amministrazione di sostegno è che in effetti può essere perfettamente adattata all’incapace e alle sue esigenze, con un provvedimento che è tagliato su misura per lo stesso, la sua patologia o incapacità e anche la sua situazione famigliare o di relazione.

La domanda di nomina dell’amministratore di sostegno, da presentare al Giudice Tutelare del luogo in cui si trova l’interessato, oltre che, come tradizionalmente, dal Pubblico Ministero e dai più stretti congiunti (coniuge, genitori, fratelli, nipoti, suoceri, altri parenti entro il IV grado o affini entro il II), può essere proposta anche dallo stesso interessato, dalla persona con lui stabilmente convivente e, direttamente, dai servizi sociali. Quanto all’individuo da nominare come amministratore, la legge è piuttosto chiara al riguardo. La scelta dell’amministratore potrà esser fatta sulla scorta delle indicazioni dello stesso beneficiando o dei suoi genitori. In loro assenza vanno preferiti, nell’ordine, il coniuge non separato, la persona stabilmente convivente, uno dei genitori o fratelli, un parente entro il quarto grado, un’altra persona idonea.

L’amministratore di sotegno, una volta nominato, avrà il compito di curare la persona bisognosa ed il suo patrimonio. Non tutti gli atti possono, però, essere compiuti dall’amministratore di sostegno. Sussistono delle limitazioni al riguardo. Infatti, per il compimento di alcuni atti considerati straordinari, l’amministratore di sostegno deve chiedere di volta in volta l’autorizzazione al Giudice Tutelare. Per esempio, se il beneficiario è proprietario di un immobile, per la vendita dello stesso, necessita che l’amministratore di sostegno venga autorizzato dal giudice. Inoltre, l’amministratore nominato è sottoposto a controlli da parte del Giudice. Infatti, lo stesso ha l’obbligo di presentare periodicamente dei rendiconti al giudice sull’attività prestata. Inoltre, la nomina dell’amministratore di sostegno non va ad annullare la capacità di agire del beneficiario. Quest’ultimo, infatti, avrà la facoltà, se lo vuole, di compiere gli atti necessari al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiane e comunque tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno.

Tutti si chiedono, essendo un istituto nuovo, se l’incarico dell’amministratore di sostegno vada retribuito. Ebbene si. L’amministratore di sostegno, per il compito che andrà a svolgere in nome e per conto del beneficiario, avrà diritto ad un indennizzo nella misura che sarà determinata dal Giudice Tutelare. In conclusione, ed in risposta al quesito formulato, consiglio vivamente a Silvia, vista l’impossibilità di accudire la mamma, di presentare ricorso al giudice tutelare del luogo in cui la stessa risiede, per la nomina di un amministratore di sostegno, che possa fare fronte alle esigenze della persona bisognosa, naturalmente una volta che avrà individuato una persona che possa svolgere bene questa funziona. In mancanza di parenti ed amici, l’unica soluzione è quella di contattare i servizi sociali del luogo per vedere se vi sono persone disposto ad assumersi l’amministrazione oppure un professionista, solitamente un avvocato, sempre del luogo, esperto di amministrazioni di sostegno e con esperienza in materia di incapaci.